La novità indicata da Consap decorre dal 3 agosto 2026. La legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, ha ampliato le categorie prioritarie del Fondo Prima Casa. Possono accedere anche le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre ai componenti di nuclei familiari nei quali conviva da almeno due anni un figlio, una figlia, un fratello o una sorella del richiedente con la stessa condizione di disabilità accertata.
Per queste categorie la garanzia pubblica è ordinariamente del 50% della quota capitale del mutuo. Può salire all’80% della quota capitale quando il richiedente ha un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Questa percentuale riguarda la garanzia prestata alla banca sulla quota capitale ancora in essere: non è una garanzia del 100% del prezzo della casa e non determina automaticamente l’approvazione della domanda.
Il Fondo è destinato ai cittadini che, alla data della domanda di mutuo, non possiedono altri immobili a uso abitativo, anche all’estero, salvo l’eccezione indicata da Consap per immobili acquisiti per successione e concessi gratuitamente a genitori o fratelli. Il finanziamento non può superare 250.000 euro. L’immobile deve diventare abitazione principale e non può rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 né avere le caratteristiche di lusso previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072.
Per le altre categorie prioritarie, la pagina Consap segnala inoltre la possibilità, se ricorrono le condizioni normative, di richiedere una garanzia elevata quando il mutuo supera l’80% del prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. La disciplina è indicata come prorogata fino al 31 dicembre 2027 e resta collegata ai limiti ISEE previsti. Anche in questo caso non si può concludere che ogni richiedente ottenga un mutuo al 100% o che siano automaticamente finanziate tutte le spese della prima casa.
La domanda va presentata contestualmente alla richiesta di mutuo presso una banca o un intermediario aderente, non direttamente a Consap. Consap comunica l’esito dell’istruttoria al finanziatore entro 20 giorni dalla ricezione della domanda trasmessa dalla banca; dopo l’ammissione, il finanziatore ha 90 giorni per comunicare il perfezionamento del mutuo o la mancata erogazione. La concessione del finanziamento resta comunque subordinata alla valutazione autonoma ed esclusiva della banca.
Cosa significa in pratica
Cosa significa in pratica
Chi rientra nelle nuove categorie deve verificare la certificazione della disabilità, la composizione e la durata della convivenza familiare quando rilevanti, l’ISEE e il rispetto degli altri requisiti del Fondo. È utile chiedere alla banca aderente quale quota del prezzo e degli oneri accessori possa essere finanziata, perché la percentuale di garanzia Consap e la percentuale di finanziamento dell’immobile sono elementi diversi. Vanno inoltre valutati reddito, rata sostenibile, eventuale anzianità lavorativa, spese notarili, imposte e altri costi: la pagina Consap non stabilisce soglie universali per questi aspetti e la decisione finale resta della banca.